La Corte costituzionale giudica ex art. 134 Cost. sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Quando la Corte, ex art. 136 Cost., dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quest’opera tenta di fare chiarezza evidenziando come, troppo spesso, si cerchi di aggirare l’ostacolo mediante metodiche interpretative a dir poco singolari.